Fra i provvedimenti della riforma delle pensioni “Salva Italia”, la legge 214/2011 di conversione del Dl 201/2011, entrata in vigore il 28 dicembre 2011, stabilisce i termini dell’assegno pensionistico riservato ai superstiti. Si tratta di una prestazione economica erogata, su domanda, ai superstiti di lavoratori o pensionati deceduti, ovvero: il coniuge, anche se separato. Se divorziato, invece, dovrà essere titolare di assegno di divorzio, non risposato e aver versato il relativo contributo prima della sentenza di divorzio; i figli minorenni, maggiorenni solo se studenti o inabili al lavoro; i nipoti minori, se a totale carico dei nonni alla loro data di morte. In assenza del coniuge, dei figli e dei nipoti, possono essere beneficiari anche i genitori oltre i 65 anni d’età, non pensionati, basta che risultino a carico del lavoratore/pensionato deceduto, oppure i fratelli celibi e le sorelle nubili, ma solo se inabili e sempre se a carico del lavoratore/pensionato deceduto.
Tale assegno viene ridotto se l’assistito contrae matrimonio dopo i 70 anni e la differenza di età fra i due coniugi supera i 20 anni (disposizione non applicabile in presenza di figli di minore età, studenti o inabili).
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