Abbiamo visto, nell’articolo precedente, come è possibile ottenere un risarcimento per “danno da vacanza rovinata“. Per ricevere le giuste garanzie e poter effettuare un reclamo, bisogna fare attenzione e conoscere bene la ragione sociale di chi vi vende un pacchetto turistico. Il Codice del Turismo individua nei produttori di “servizi” le imprese turistiche e ne dà una definizione: tutti coloro i quali portano avanti “attività di organizzazione, produzione, commercializzazione e intermediazione di servizi turistici“. Le imprese turistiche, dunque, possono essere le agenzie di viaggi e i tour operator. Ma non solo: ad esse vanno assimilate anche le associazioni senza scopo di lucro che organizzano gite o viaggi: “Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e dell’Unione europea” (sostituisce l’art. 7, comma 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della
legislazione nazionale del turismo”, abrogata dal codice del turismo).
Se ne deduce che anche le associazioni senza scopo di lucro possono organizzare viaggi, ma sono tenute a rispettare le stesse regole e condizioni di un tour operator (p.e. art. 18: rispetto dei requisiti di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali; art. 19: obbligo di assicurazione; articoli 32 – 50: opuscolo informativo redatto secondo i dettami della legge, contratto scritto, assicurazione per la rc, risarcimento del danno per inadempimento, ecc.) e obbligate a rivolgere i propri “servizi” solo ai propri associati. Inoltre, ogni regione può stabilire nuove leggi aggiuntive che prevedono ulteriori obblighi per le associazioni no profit.
Le imprese commerciali che, invece, si occupano solo della distribuzione e vendita dei pacchetti di viaggio non possono dirsi imprese turistiche, perciò non sono equiparabili alle agenzie di viaggio, ai tour operator o agli organizzatori di viaggi. Come tali, sia come persone fisiche sia come persone giuridiche, non devono attenersi agli obblighi e alle disposizioni in materia. Solo alle agenzie e agli organizzatori di viaggio, infatti, spetta il diritto di emettere e produrre pacchetti turistici.
Le imprese di trasporti che organizzano viaggi, fungono da agenzie di viaggio, comprese quelle online. Tutte le altre non possono arrogarsi la qualifica di agenti di viaggio e non possono detenerla nemmeno nella propria denominazione poiché trarrebbero in inganno il consumatore.
