Cosa capita quando un’assemblea di condominio delibera sull’assegnazione nominativa di posti-auto nel cortile a favore di singoli proprietari di una seconda vettura? Secondo la Cassazione, l’eventuale delibera sottrae l’utilizzazione del bene comune a coloro che non posseggono una seconda vettura e crea i presupposti perchè l’utilizzatore possa chiederne un domani l’acquisto (anche a titolo di usucapione).
Il Tribunale di Trento, con sentenza 23/2010, chiarisce la posizione giuridica: per assegnare in via esclusiva e nominativa dei posti di parcheggio nell’area cortile-giardino di proprietà comune occorre l’adesione di tutti i condòmini, all’unanimità. Questa regola vale per tutte le parti comuni su cui uno o più condòmini si trovino ad avere un diritto d’uso esclusivo.
C’è da precisare che il diritto di ogni condomino sulle parti comuni è proporzionale, salvo che il titolo non disponga altrimenti, al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
